Principi generali:
- Quanto segue fa riferimento ad un orario settimanale di 38 ore; in caso di orario inferiore, sono proporzionalmente ridotti gli ECM annuali di riferimento e le ore annue di permesso retribuito, ove indicati (commi 4 e 7).
- I permessi garantiti dalle Aziende sanitarie sono finalizzati al raggiungimento di 150 crediti formativi in tre anni; i crediti devono essere acquisiti in ogni anno per un numero minimo di 25 e massimo di 75 (comma 2).
- I crediti da conseguire devono riguardare attività che tengano conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, sia di specifico interesse regionale e aziendale (commi 3 e 10) o inerenti la specialità svolta in azienda
- La partecipazione ai corsi obbligatori previsti a livello regionale o aziendale è comunque dovuta, anche oltre il credito massimo eventualmente già conseguito (comma 10).
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- Fino al 70% del debito formativo annuale (in media, 50 crediti X 70% = 35 crediti ECM):
- Gli ECM relativi, di norma, sono acquisiti con la partecipazione ad iniziative aziendali, regionali o universitarie, con permesso retribuito (comma 4). Lo specialista dovrà inoltrare la richiesta, di regola con preavviso di 30 giorni, al competente ufficio della ASL, per ottenere l’autorizzazione (comma 5).
- Se i crediti non sono assicurati da corsi regionali o aziendali, fino al raggiungimento del 70% è possibile partecipare, con permesso retribuito ed anche oltre il limite di 32 ore annue:
- ad altri corsi accreditati ed inerenti alla specialità svolta (comma 6);
- a corsi anche autogestiti, accreditati dall’ufficio formazione delle Aziende e realizzati all’interno della stessa unità operativa (comma 10 – tale iniziativa rientra tra i compiti del responsabile di branca, ai sensi dell’AIR 2022, art. 16, comma 1, lett. d);
- a corsi FAD e webinar, preferibilmente fuori orario di servizio (comma 8).
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- Restante 30% del debito formativo annuale (in media, 50 crediti X 30% = 15 crediti ECM):
- Gli ECM relativi sono acquisiti partecipando, con permesso retribuito fino ad un massimo di 32 ore annue e fruibile presso una o più Aziende:
- ad iniziative formative anche non comprese nella programmazione regionale o aziendale, accreditate ECM ed inerenti alla specialità svolta (comma 7);
- a corsi anche autogestiti, accreditati dall’ufficio formazione delle Aziende e realizzati all’interno della stessa unità operativa (comma 10 – tale iniziativa rientra tra i compiti del responsabile di branca, ai sensi dell’AIR 2022, art. 16, comma 1, lett. d);
- a corsi FAD e webinar, preferibilmente fuori orario di servizio (comma 8);
Inoltre, Gli ECM relativi sono acquisiti partecipando, con permesso retribuito fino ad un massimo di 32 ore annue :
- ad attività di insegnamento e di tutoraggio per corsi di formazione professionale, ante e post lauream, presso Ordini Professionali ed Atenei che abbiano sottoscritto accordi di collaborazione o convenzioni con le AA.SS.LL. di appartenenza (comma 11, lett. d); gli interessati dovranno far pervenire all’ufficio preposto, non appena ne siano in possesso, le certificazioni relative alla loro partecipazione agli eventi;
- ad attività, presso strutture universitarie o ospedaliere o IZS, di tirocinio e di perfezionamento delle tecniche diagnostiche, di laboratorio e terapeutiche diversamente non acquisibili (comma 11, lett. e); gli interessati dovranno far pervenire all’ufficio preposto, non appena ne siano in possesso, le certificazioni relative alla loro partecipazione agli eventi.
- Gli ECM relativi possono anche essere acquisiti, durante l’orario di servizio, mediante:
- attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ad es. , corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica, Personale tecnico infermieristico, Psicologia – comma 11, lett. a);
- attività di tutoraggio e di insegnamento ante e post lauream (scuole di specializzazione), previo accordo con le Università (comma 11, lett. b);
- attività di tutoraggio presso le proprie sedi di servizio, a favore dfi studenti universitari, neolaureati e specializzandi, compresi i tirocini ante e post lauream, master e corsi di perfezionamento, secondo i percorsi autorizzativi aziendali o nell’ambito di accordi specifici tra ASL e Università (comma 11, lett. c).
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- Attività formativa aggiuntiva , oltre 150 crediti in tre anni:
- Se riconosciuta di interesse regionale o aziendale, consente un permesso retribuito, con le modalità di cui all’art. 33, commi 2 e 3, ACN (e comma 11, ultimo capoverso AIR);
- In caso contrario, previa comunque autorizzazione aziendale, resta a carico dello specialista o professionista (comma 9).