Ecografia ostetrica e responsabilità professionale: il ruolo dello specialista nella CTU

Giuseppe Spirto durante il Corso di formazione e aggiornamento tecnico-giuridico per CTU e Periti Medici a Lecce

Il ruolo dello specialista di branca nella consulenza tecnica d’ufficio e il delicato confine tra i limiti dell’ecografia ostetrica e l’errore professionale sono stati al centro dell’intervento del segretario regionale SUMAI Assoprof Puglia, dott. Giuseppe Spirto, nell’ambito del “Corso di formazione e aggiornamento tecnico-giuridico per CTU e Periti Medici”, svoltosi a Lecce il 2 e 3 ottobre e organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce e dall’Ordine degli Avvocati di Lecce.

Spirto, intervenuto in qualità di consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce e già direttore dell’UOSVD di Ginecologia Territoriale, ha approfondito il tema dell’ecografia ostetrica, dell’errore diagnostico e della valutazione del CTU. Al centro della riflessione, la necessità di ricostruire la condotta del professionista sulla base delle condizioni esistenti al momento dell’esame, dell’epoca gestazionale, della documentazione disponibile e delle linee guida e buone pratiche applicabili, evitando il cosiddetto “bias retrospettivo”.

Particolare attenzione è stata dedicata al contributo dello specialista di branca nella CTU. Medico legale e specialista esprimono competenze complementari: al ginecologo spetta portare nella valutazione la conoscenza concreta della pratica clinica, chiarendo che cosa dovesse essere ricercato, che cosa fosse tecnicamente esigibile, quali fossero i limiti dell’esame e quali reperti avrebbero richiesto ulteriori approfondimenti.

Un compito che, come ha sottolineato Spirto, richiede rigore, metodo e indipendenza. Il CTU non è il difensore del medico né della paziente, ma l’ausiliario del giudice, chiamato a ricostruire tecnicamente la condotta alla luce delle conoscenze e delle regole applicabili all’epoca dei fatti. L’esistenza della patologia, dunque, non dimostra da sola la colpa professionale: occorre individuare, caso per caso, il confine tra limite della metodica ed errore professionale.